Cenni sulla (forse) futura legge nazionale sul contenimento del consumo di suolo

 Cenni sulla (forse) futura legge nazionale sul contenimento del consumo di suolo

di Piero Nobile

Da poco più di in mese, nella seduta del 12 maggio 2016, la Camera dei Deputati ha approvato il provvedimento sul “Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato” (DdL 2039). Questo passaggio, pur importante, è parte di un percorso che è stato avviato da più di due anni (febbraio 2014) e il cui traguardo finale potrebbe essere ancora distante. Ora il Disegno di Legge è stato trasmesso al Senato, che dovrebbe a breve definire l’iter di esame.

Secondo la Stampa di settore permangono incognite sull’esito del provvedimento e risulta probabile un nuovo passaggio alla Camera per una “terza” lettura, sempre che non si areni prima. Vi è da sperare che questa prospettiva negativa non si avveri, ma, d’altra parte, la storia delle leggi nazionali in materia di governo del territorio non è certamente costellata da grandi successi.

Al di là di quel che sarà il futuro del provvedimento, è utile ricordare in sintesi i contenuti del Disegno di Legge licenziato dalla Camera. Il testo legislativo, contenuto in undici articoli, parte indicando il riuso, la rigenerazione e la limitazione del consumo di suolo quali principi fondamentali della materia del governo del territorio. Nel secondo articolo vengono formulate le definizioni riguardanti: il consumo di suolo; la superficie agricola; l’impermeabilizzazione; l’area urbanizzata; la rigenerazione urbana; la mitigazione; la compensazione territoriale. Nella prospettiva di raggiungere l’obiettivo del consumo di suolo pari a zero entro il 2050, la legge propone una riduzione progressiva, stabilendo, nella fase transitoria, che entro tre anni dall’entrata in vigore della legge non sia consentito il consumo di suolo tranne che per opere pubbliche o di pubblica utilità e interventi di trasformazione previsti in piani attuativi per i quali sia stata presentata istanza di approvazione prima dell’entrata in vigore della legge a limitazione al consumo di suolo. Superata la fase transitoria si provvederà, in sede di Conferenza Unificata, a stabilire criteri e modalità per la definizione della riduzione del consumo di suolo, con una loro verifica ogni cinque anni.

In opposizione al consumo di suolo la legge pone la priorità del riuso e della rigenerazione, in tale quadro, da un lato, si prevede venga effettuato da parte dei Comuni un censimento degli edifici e delle aree dismesse, non utilizzate o abbandonate (art. 4), da un altro lato, si delega il Governo ad operare in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate (art. 5).

Altri aspetti di interesse contenuti nella legge riguardano: impedimenti al mutamento della destinazione d’uso dei suoli agricoli (art. 7); misure di incentivazione per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, consistenti nel prevedere una definizione delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione con valori più favorevoli a tale tipo di interventi (art. 8); inoltre, l’indicazione che i proventi dei titoli edilizi siano esclusivamente destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Da un rapido sguardo emergono elementi di rilievo, soprattutto nella formulazione di principi; si notano, inoltre, alcuni aspetti che necessiteranno di verifica nell’applicazione, in particolare per quanto concerne, ad esempio, le incombenze affidate ai Comuni nel caso della gestione del censimento sulla dismissione e nella revisione degli oneri. Sono ulteriori carichi affidati ai Comuni in assenza di risorse che potrebbero frenare l’attuazione dei pur positivi propositi contenuti nel disegno di legge.

 

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