Una legge per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

 Una legge per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare

di Redazione

La Legge 194/2015 “Disposizioni per la tutela e la vaorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2015, stabilisce i principi per l’istituzione di un sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
La legge si pone l’obiettivo di tutelare e la valorizzare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare i fenomeni di spopolamento e a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico (art. 1).
Il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è costituito da:

  • l’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (art. 3);
  • la Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (art. 4);
  • il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (art. 5);
  • il Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare (art. 8).

Per le finalità della legge, le amministrazioni centrali, regionali e locali nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.
Ai fini della valorizzazione e della trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare, il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere anche le attività degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
Inoltre, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università possono promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.
Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dal 2015, il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge, nonché per il sostegno agli Enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione.

 

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