LR 31/2014 – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato

 LR 31/2014 – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato

di Redazione

Approvata la legge sul consumo di suolo in Lombardia

Il Consiglio regionale, dopo un approfondito e acceso confronto, ha approvato il 28 novembre la Legge n° 31 in materia di “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”.

Il testo definitivo della Legge è stato pubblicato il 1 dicembre 2014 sul BURL – Supplemento n° 49, divenendo così immediatamente operativo.

La ratio della legge è quella di giungere al consumo di suolo zero attraverso una serie di provvedimenti che conducano a un progressivo equilibrio fra le porzioni di territorio costruito e quelle agricole, in coerenza con l’obiettivo previsto dalla Commissione Europea per il 2050.

All’interno del testo di legge vengono previste una serie di misure volte a premiare la rigenerazione urbana e il recupero delle aree dismesse. Allo stesso tempo, per contrastare il consumo di suolo vengono immediatamente bloccate le Varianti al PGT per nuovi interventi su suolo libero, prevedendo esclusivamente l’attuazione degli Ambiti di Trasformazione vigenti in un arco temporale stabilito dalla Legge stessa in 30 mesi. Misura che prende atto dello stato di fatto della pianificazione vigente.

La legge nel dettaglio

Il testo di legge è organizzato in sei articoli e si presenta anche come una modifica alla Legge regionale n° 12/2005 in materia di governo del territorio.

Le finalità generali di tutela dell’ambiente e del paesaggio del nuovo testo legislativo, vengono introdotte nell’articolo 1, con l’obiettivo finale di contrastare il consumo di suolo agricolo inserito anche in una più ampia prospettiva europea. Si definisce il suolo come risorsa non rinnovabile, bene comune e di fondamentale importanza per l’equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute.

Dopo aver precisato (art 2 c. 1) le definizioni necessarie rispetto al tema del consumo di suolo, riferendosi alla legge urbanistica regionale, il nuovo testo si appoggia al Piano Territoriale Regionale al quale affida il compito di individuare i criteri per l’azzeramento del consumo di suolo, quindi rimanda al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e allo Strumento di pianificazione territoriale della Città metropolitana per il recepimento di criteri, indirizzi e linee tecniche atti a contenere il consumo del territorio e, infine, ai Piani di Governo del Territorio comunali per l’applicazione di tali elementi ordinatori. Il percorso di adeguamento complessivo della pianificazione ai diversi livelli ha tre anni di tempo per svolgersi.

La nuova legge, poi, individua diverse misure di incentivazione (art. 4) per favorire il recupero delle aree da rigenerare attraverso la riduzione degli oneri di urbanizzazione, fino ad un massimo del 60%, ma anche attraverso la semplificazione relativa agli aspetti inerenti il recupero energetico. La legge prevede, come disincentivo, contributi per il costo di costruzione più elevati rispetto alla rigenerazione urbana, partendo da una maggiorazione minima del 5% per gli interventi su suolo libero interno al tessuto consolidato, fino a una massima del 30% per quelli esterni al consolidato.

Un’altra misura consiste nel dare priorità nella concessione di finanziamenti regionali ai Comuni che avviano azioni concrete per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana.

Un ulteriore elemento che viene messo a disposizione ai fini dell’incentivazione alla riqualificazione è il “bonus volumetrico” (diritti edificatori) per la rigenerazione volontaria. La legge, infatti, prevede la possibilità per chi ha edifici o strutture dismesse, fuori dal tessuto urbano e non più utilizzate a fini agricoli da almeno 5 anni, di demolire questi immobili riconvertendo l’ambito ad agricolo o verde mantenendo la proprietà. La demolizione e il ripristino dell’area a verde attribuisce dei diritti edificatori (bonus volumetrico) da utilizzare all’interno del tessuto urbano consolidato in opportuni ambiti individuati dal PGT.

La legge prevede inoltre che la Regione, nell’ambito dell’”Osservatorio permanente per la programmazione territoriale”, dia risalto e riscontro, ai fini della programmazione economica e finanziaria, alla buone pratiche proposte dai Comuni, dalle Province e dalla Città metropolitana.

Non ultimo farà consumo di suolo anche la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture sovra comunali, a esclusione di quelle che soddisferanno i criteri che la Giunta regionale definirà entro un anno.

La norma transitoria (art. 5)

Dal 1 dicembre data di entrata in vigore della legge, non sarà più possibile approvare Varianti al PGT che producano consumo di suolo.

Per la trentina di Enti locali che ancora non hanno ultimato il rinnovo dello strumento urbanistico (sono nella fase di adozione) c’è tempo fino a gennaio 2015 per concludere il percorso di approvazione del PGT. Di fatto vengono prorogati i Documenti di Piano fintanto che tutti i livelli di pianificazione, a partire dal PTR, non verranno adeguati alla nuova legge.

Il testo approvato prende atto dei Piani di Governo del Territorio vigenti, introducendo però un limite temporale (30 mesi) per avviare le trasformazioni previste. Trascorso tale arco temporale senza arrivare al convenzionamento e al pagamento degli oneri previsti, l’ambito di trasformazione tornerà ad avere una destinazione agricola e non più trasformabile.

“Queste aree – ha commentato l’Assessore regionale al Territorio Viviana Beccalossi – potranno essere trasformate entro e non oltre i prossimi 30 mesi o torneranno a essere considerate per sempre zone verdi. Durante questo periodo transitorio sono comunque previste restrizioni e disincentivi economici, questa volta sotto forma di aumento dei costi di urbanizzazione.”

(cfr. LombardiaNotizie, 20/11/14).

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