LR 2/15 – Modifiche alla LR 12/2005 – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi

 LR 2/15 – Modifiche alla LR 12/2005 – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi

di Redazione

Il Piano per le attrezzature religiose

Il provvedimento regionale che detta regole per l’insediamento di nuove strutture religiose agisce sulla leva urbanistica con l’introduzione di ulteriori modifiche alla LR 12/05 di governo del territorio, che, nello specifico, interessano gli articoli 4, 70 e 72, quest’ultimo interamente sostituito.

Il provvedimento si sostanzia nella LR 2/15 approvata dal Consiglio Regionale il 3 febbraio 2015.

In sintesi, le novità apportate alla LR 12/05 riguardano i seguenti aspetti:

  • l’introduzione di un nuovo atto del PGT denominato “Piano per le attrezzature religiose”, quale atto separato del Piano dei Servizi da assoggettare a VAS (Valutazione Ambientale Strategica), che deve obbligatoriamente essere predisposto nel caso il Comune intenda prevedere strutture religiose aggiuntive a quelle già presenti sul territorio. La legge definisce una fase transitoria di diciotto mesi nella quale il nuovo piano settoriale potrà essere adottato ed approvato ad integrazione del PGT vigente seguendo la medesima procedura definita per gli atti di PGT, successivamente il piano seguirà il percorso di approvazione unitamente alla formazione del nuovo PGT;
  • la specifica dei requisiti richiesti dal piano per le nuove attrezzature religiose, che si possono riassumere nel garantire, a totale carico dei richiedenti, una dotazione di adeguati collegamenti stradali e opere di urbanizzazione primaria, di spazi a parcheggio pubblico nella misura del 200% della superficie lorda di pavimento dell’edificio dedicato al culto, di impianti di videosorveglianza esterni collegati alle forze dell’ordine o polizia locale ai fini della sicurezza, oltre che adeguati livelli di servizi e impianti per tutti gli utenti;
  • il soddisfacimento delle condizioni di contesto per consentire la formazioni dei nuovi luoghi di culto, rappresentate: dalla verifica di una distanza minima tra gli edifici delle diverse confessioni religiose (la cui soglia dovrà essere stabilita con una successiva delibera di Giunta regionale); dalla congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto rispetto alle caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, come individuate dal Piano Territoriale Regionale.

Oltre a queste indicazioni di carattere più tecnico la legge dispone regole di ordine più generale che riguardano, da un lato, la distinzione delle confessioni religiose con riferimento alla regolazione dei rapporti con lo Stato previsti dalla Costituzione, da un altro lato, l’espressione di un parere preventivo obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti indicati dalla stessa legge da parte di una Consulta regionale, istituita dalla Giunta regionale, per le confessioni religiose non regolate da rapporti con lo Stato. Tali requisiti riguardano: la presenza diffusa, organizzata e consistente sul territorio e il significativo insediamento nel comune; la garanzia del rispetto dei principi e valori della Costituzione.

Inoltre si prevede nell’iter di approvazione del Piano per le attrezzature religiose di un momento di acquisizione di pareri oltre che di organizzazioni e comitati di cittadini anche di rappresentanti delle forze dell’ordine al fine della garanzia della sicurezza. Resta poi la facoltà dei Comuni di indire un referendum, nel rispetto delle previsioni statutarie locali.

In conclusione, vale pena di avanzare due osservazioni.

In primo luogo, il provvedimento in questione innesta un ulteriore strumento di pianificazione settoriale entro un quadro pianificatorio già fortemente articolato, contribuendo così a rendere più complesse le procedure di formazione degli atti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio e, più in generale, il processo di pianificazione in carico ai Comuni.

Altro aspetto che può suscitare la richiesta di maggiore chiarimento riguarda la gestione della fase transitoria, in particolare su come le nuove previsioni dovranno porsi in rapporto ai contenuti della recente LR 31/14 che ha apportato modifiche alla LR 12/05 in tema di limitazioni al consumo di suolo.

Infine, il 12 marzo il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’impugnativa davanti alla Corte Costituzionale della legge, in quanto alcune disposizioni contrasterebbero col diritto «fondamentale e inviolabile della libertà religiosa» (art. 3, 8, 19 della Costituzione), sarebbero in conflitto coi principi contenuti nei trattati europei e internazionali (art. 117), invaderebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose (art. 117) e, da ultimo, violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (art. 117) e di coordinamento fra Stato e Regioni in materia di sicurezza pubblica (art. 118).

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